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STATUTO E REGOLAMENTO INTERNO
ANNO 2000
(Aggiornamento dell'Edizione ANNO 1988)

STATUTO

COSTITUZIONE E SCOPI


Art. 1
E' costituita, in Portoscuso, l'Associazione di Pubblica Assistenza, denominata
"CROCE AZZURRA PORTOSCUSO".

Art. 2
L'Associazione è aconfessionale, apolitica, non ha finalità di lucro, e tutte le cariche vengono ricoperte gratuitamente.
L'Associazione, si propone il soccorso ed il trasporto gratuito di infortunati e/o ammalati per i quali il medico abbia certificato la impossibilità di essere trasportati con mezzi comuni.
L'Associazione interviene mediante autoambulanza e con l'ausilio di personale che presta la propria opera in regime di assoluta gratuità.
L'intervento si estende anche ai casi di calamità, pubbliche e/o private.

Il trasporto di malati di mente è consentito se accompagnati da almeno un agente di pubblica sicurezza dietro richiesta del Sindaco, o in caso di irreperibilità di questo, dietro richiesta di un suo legale rappresentante, e solo nell'ipotesi in cui siano stati espletati tutti gli altri obblighi di legge.

Art. 3
L'Associazione trae i suoi proventi :
dalle quote dei soci;
da oblazioni;
da sussidi di Enti, privati e pubblici, e da convenzioni con essi;
da manifestazioni organizzate in suo favore.

Art. 4
La CROCE AZZURRA PORTOSCUSO ha una bandiera e un bracciale. La bandiera è costituita da un drappo bianco con croce azzurra e la scritta intorno "CROCE AZZURRA PORTOSCUSO". Il bracciale ripete, in proporzione ridotta, i colori e la scritta della bandiera.

I SOCI
Art. 5
Possono far parte dell'Associazione tutti i cittadini di ambo i sessi, purchè di nota moralità e che abbiano compiuto il 18° anno di età.

Art. 6
I Soci si distinguono in:
FONDATORI: tutti coloro che hanno tenuto a battesimo l'Associazione, sottoscrivendo l'Atto Costitutivo.

EFFETTIVI: coloro che si impegnano a dare la propria opera, gratuita, nelle varie attività.

CONTRIBUENTI: coloro che sostengono l'Associazione con la quota annuale, senza impegno di attività.

SOSTENITORI: coloro che sostengono l'Associazione con una quota superiore a quella dei contribuenti, stabilita dal Consiglio.

BENEMERITI: coloro che sostengono l'Associazione con oblazione di rilevante portata.

SANITARI: i Medici, i Farmacisti, e le ostetriche di Portoscuso, che presteranno opera gratuita nei casi di intervento dell'Associazione.
I sanitari sono Soci di diritto.

Art. 7
Per l'ammissione a Socio è richiesta domanda scritta indirizzata al Consiglio Direttivo. Per la accettazione o il rifiuto della domanda costituiscono elementi determinanti la coerente adesione ai principi statutari, l'attenzione agli assistiti, il rispetto dei Soci e del fondo comune.
Sono eleggibili a cariche sociali solo i Soci che abbiano almeno (6) sei mesi di iscrizione.


IL CONSIGLIO

Art. 8
L'Associazione è rappresentata e amministrata da un Consiglio Direttivo, composto di undici membri.
Di questi:
dieci saranno eletti dall'Assemblea nella prima quindicina di gennaio;
l'undicesimo consigliere è il socio sanitario.
Il primo Consiglio, però è costituito dai Soci Fondatori, che durano in carica fino al 31 Dicembre dell'anno in corso; dopo tale data, si applica il comma precedente.

Art. 9
Il Consiglio dura in carica due anni e tutti i suoi membri sono rieleggibili.
Il Consiglio Direttivo predispone e propone all'approvazione dell'Assemblea eventuali variazioni dello Statuto.
Il Consiglio Direttivo può predisporre e apportare modifiche al Regolamento Interno purché non in contrasto con le norme statutarie.
In prima convocazione devono essere presenti la metà più uno dei componenti del Consiglio e le modifiche devono essere approvate dalla unanimità dei presenti.
In seconda convocazione le modifiche devono essere approvate dalla metà più uno dei componenti del Consiglio convenuti.

Art. 10
Il Consiglio elegge, nel suo seno:
un Presidente,
un Vice Presidente,
un Direttore di Macchina,
un Direttore dei Servizi,
un Direttore delle Pubbliche Relazioni,
un Amministratore.
Il Segretario, e il Vice Segretario, sono scelti dal Presidente, tra i Consiglieri.
Il Direttore Sanitario non è eletto dall'Assemblea, ma indicato dai colleghi di professione.

Art. 11
Il Consiglio elegge pure i Probiviri, in numero di tre, scelti fra i Soci non Consiglieri.

Art. 12
Il Presidente:
rappresenta legalmente l'Associazione e ne ha intera la responsabilità morale;
convoca e presiede il Consiglio e l'Assemblea;
vigila sull'osservanza dello STATUTO,
cura l'esecuzione delle delibere.
Il Vice Presidente coadiuva il Presidente e lo sostituisce in caso di assenza.

Art. 13
Il Direttore di macchina:
cura l'efficienza dei mezzi e ne sorveglia il buon andamento.

Art. 14
Il Direttore dei Servizi:
cura la preparazione professionale dei Soci effettivi e predispone il servizio di assistenza e i turni di guardia interna.


Art. 15
Il Direttore delle Pubbliche Relazioni:
provvede a pubblicizzare le finalità dell'Associazione;
cura l'organizzazione di manifestazioni in suo favore;
istituisce e coordina contatti con altre associazioni simili.

Art. 16
L'Amministratore:
cura la contabilità (incassi e spese);
firma con il Presidente gli assegni o mandati.
Può tenere in cassa una somma liquida non superiore alle Lire 100.000 (centomila);
ogni eccedenza sarà versata sul C.C. bancario.

Art. 17
Il Segretario:
redige i verbali del Consiglio e dell'Assemblea;
tiene la corrispondenza.
Il Vice Segretario coadiuva il Segretario e lo sostituisce in caso di assenza.

Art. 18
Il Direttore Sanitario:
cura la preparazione dei Soci effettivi, in armonia con il Direttore dei Servizi;
propone l'acquisto di materiali competenti il settore e ne cura l'uso.

L'ASSEMBLEA

Art. 19
L'Assemblea dei Soci è convocata dal Consiglio Direttivo, mediante comunicazione scritta diretta a ciascun Socio con preavviso di 5 giorni.
L'Assemblea delibera:
sul bilancio consuntivo e preventivo,
sulla nomina dei componenti del Consiglio Direttivo,
sulle modifiche dell'Atto Costitutivo e dello STATUTO proposte dal Consiglio Direttivo,
su quanto altro demandato per legge e per STATUTO.

L'Assemblea si riunisce almeno una volta all'anno per l'approvazione del bilancio; hanno diritto al voto durante le assemblee solo gli associati in regola con il pagamento delle quote di associazione.

I Soci possono farsi rappresentare da altri Soci, anche se membri del Consiglio Direttivo, salvo che per l'approvazione del bilancio e per le deliberazioni in merito alle responsabilità dei consiglieri.

L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio ed in sua vece dal Vice Presidente; in mancanza di entrambi l'Assemblea nomina un Presidente che a sua volta nomina un Segretario e, se lo ritiene opportuno, nomina due scrutatori.

Spetta al Presidente dell'Assemblea constatare la regolarità delle deleghe e in generale il diritto di intervento alla Assemblea.
Della riunione dell'Assemblea si redige processo verbale, firmato dal Presidente e dal Segretario.

Le deliberazioni dell'Assemblea sono prese a maggioranza dei voti e con la presenza di almeno la metà degli Associati.

In seconda convocazione la delibera è valida qualunque sia il numero degli intervenuti.

Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio ed in quelle riguardanti la propria responsabilità, gli Amministratori non hanno diritto di voto.

Per modificare l'Atto Costitutivo e/o lo STATUTO, occorre, in prima convocazione, il voto favorevole della metà degli Associati e in seconda convocazione il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Per deliberare lo scioglimento dell'Associazione e/o la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole della maggioranza di cui al comma precedente.

Art. 20
L'Assemblea delibera validamente con la maggioranza assoluta dei Soci, in prima convocazione:
in seconda convocazione, con un terzo.

I PROBIVIRI

Art. 21
I probiviri vengono scelti dal Consiglio. Essi deliberano sui provvedimenti disciplinari, sentita sempre la ragione dell'interessato.
La ingiustificata assenza del Socio sottoposto a procedimento disciplinare autorizza al giudizio e alla delibera.
Il loro giudizio può essere impugnato con ricorso sottoscritto da almeno dieci Soci e sottoposto all'Assemblea entro trenta giorni dalla delibera disciplinare.
Nel caso in cui sia presentato ricorso la decisione finale spetta all'Assemblea ed è inappellabile.

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 22
Ai Soci che riportassero eventuali lesioni gravi, o contraessero malattie contagiose, a causa del servizio, il Consiglio potrà assegnare un sussidio straordinario - una tantum - conforme alle disponibilità dell'Associazione.

Art. 23
Al presente STATUTO è allegato un regolamento interno sui vari settori, compilato a cura del Consiglio.

Art. 24
Il presente STATUTO potrà essere modificato, in tutto o in parte, su proposta dei due terzi dei Soci e con delibera dell'Assemblea a maggioranza assoluta. Le eventuali modifiche saranno aggiunte come appendice allo STATUTO.

Art. 25
Lo scioglimento dell'Associazione potrà essere deliberato dall'assemblea, solo nel caso che i Soci siano ridotti ad un numero insufficiente al disimpegno degli scopi sociali. In tale caso, il patrimonio mobile ed immobile, e il Capitale Sociale, andranno a beneficio di un'opera con scopi affini, da stabilirsi dalla stessa Assemblea.

Art. 26
Il presente STATUTO è allegato all'ATTO (Costitutivo - Portoscuso 25 Febbraio 1988)

Portoscuso 15 gennaio 2000

Nota: Riportati gli aggiornamenti come da verbale di assemblea straordinaria del
5 Luglio 1997



REGOLAMENTO INTERNO

SOCI

Art. 1
I Soci si dividono in:
a) Volontari:
coloro che prestano servizio effettivo; che si distinguono in
telefonisti,
accompagnatori,
autisti.
b) Sostenitori:
coloro che sostengono l'Associazione con una quota sociale.
c) Benemeriti:
coloro che si distinguono per attaccamento alla Associazione e meriti verso di essa in modo da essere segnalati agli altri Soci come esempio.
d) Onorari:
coloro che, con cospicue elargizioni o con particolare interessamento, contribuiscono all'incremento materiale e morale del sodalizio.
Ad essi è rilasciata tessera ad honorem, a giudizio del Consiglio Direttivo.

DIRITTI E DOVERI DEI SOCI

Art. 2
Tutti i Soci della Croce Azzurra - Portoscuso - sono uguali per diritti e doveri nei riguardi dell'Associazione.

Art. 3
I Soci si propongono di portare aiuto al prossimo (concittadini e turisti) e si dedicano con altruismo e gratuitamente a detto scopo, considerandolo un dovere morale.

Art. 4
Il Socio evita atteggiamenti ed espressioni che possono ledere i principi morali dell'Associazione; in sede e fuori, dimostra una condotta dignitosa; usa le buone maniere e la cortesia, offrendo amicizia e aiuto a chiunque ne abbia bisogno.

Art. 5
Ogni iscritto senta il dovere di segnalare fatti e Soci che arrecano pregiudizio sui nobili principi ai quali l'Associazione si ispira.

Art. 6
I soci hanno il dovere del segreto professionale sia per quanto attiene gli interventi eseguiti, sia per altri fatti riguardanti l'Associazione ed i singoli Soci.

Art. 7
Ogni Socio ha diritto di proporre modifiche al Regolamento Interno con relazione scritta, che sarà esaminata dal Consiglio Direttivo.

Art. 8
Il Socio moroso nel versamento della quota annuale, dopo avviso scritto senza esito, perde automaticamente la qualifica di Socio.
La quota si versa entro il 31 Dicembre di ogni anno.

SEDE SOCIALE

Art. 9
La Sede Sociale è il luogo dove convengono i soci, Sede della Direzione e delle riunioni del Consiglio Direttivo. L'accesso è riservato ai Soci. Occasionalmente possono accedervi altre persone, purché di buona moralità, allo scopo di acquisire nuovi Soci; in ogni caso, esse devono essere accompagnate da un socio che ne garantisca le qualità.

Art. 10
Tutti i Soci sentano il dovere di tenere in ordine la Sede, ne curino la pulizia ed evitino di sporcare il pavimento e i muri e di logorare ogni altro oggetto.

Art. 11
In Sede è consentito praticare giochi e passatempi a tavolino, nel massimo rispetto del cameratismo che non deve, mai e in nessun modo, offendere i principi della cortesia e dell'amicizia.
Nei giochi e passatempi è vietata ogni scommessa di denaro o di qualsiasi altra natura.

Art. 12
Nei locali della Sede è severamente vietato tenere riunioni o discussioni politiche o sindacali.


IL SERVIZIO

Art. 13
La Croce Azzurra - Portoscuso - a norma dell'Art. 2 dello STATUTO svolge il servizio di soccorso gratuitamente a favore dei residenti e non, a Portoscuso.
Ogni altro servizio di soccorso è possibile solo se richiesto dalle Pubbliche Autorità; nel qual caso il servizio dovrà essere autorizzato, di volta in volta, dal Presidente o dal Vice Presidente; in mancanza di essi potrà autorizzare il Direttore dei Servizi.

Art. 14
Ogni servizio dovrà essere richiesto da un familiare del paziente e giustificato da un certificato medico ove sia scritto "NECESSITA RICOVERO URGENTE CON AMBULANZA". In caso di traumatizzati o infartuati, accertarsi che, prima dell'intervento, non ci sia decesso; nel qual caso è assolutamente vietato il trasporto a termini di legge.

Art.15
La Croce Azzurra potrà effettuare il trasporto di malati gravi o infortunati (che non possono essere trasportati con altro mezzo) dall'Ospedale, quando non vi siano altri interventi urgenti verso l'Ospedale; prevale comunque il servizio d'andata.

Art. 16
All'inizio di ogni settimana, il Direttore dei Servizi provvederà ad affiggere i turni di servizio, tenendo conto della disponibilità offerta dai Soci Effettivi. In caso di disponibilità multiple nello stesso turno, si dia precedenza al Socio con meno ore di servizio. Al fine di evitare disguidi nel servizio, nessun Socio si prenda l'arbitrio di correggere il servizio o apportare sostituzioni.
Chi desidera modificare il suo turno, si rivolga personalmente al Direttore di Servizio, che provvederà tempestivamente.


L'AMBULANZA

Art. 17
L'ambulanza è il mezzo principale è insostituibile per lo svolgimento del servizio della Croce Azzurra. I Soci preposti al mezzo lo cureranno con ogni riguardo, osservando tutte le norme tecniche che saranno comunicate dal direttore di macchina, al quale faranno capo per tutte le segnalazioni riguardanti il buon funzionamento e l'agibilità del mezzo.

Art. 18
I soci accompagnatori controllino e tengano sempre in ordine le attrezzature sanitarie e i medicinali, osservando scrupolosamente le norme igieniche suggerite dal Direttore Sanitario, al quale anche segnaleranno tempestivamente ogni esigenza relativa.

Art. 19
Per i servizi richiesti dalle Pubbliche Autorità ci si attenga a quanto previsto dall'Art. 13 comma 2.
Nel caso, per tali servizi non fosse disponibile il nostro autista, provvederà l'Ente Pubblico richiedente.


GLI AUTISTI

Art. 20
Ogni Socio che desidera prestare la sua opera come autista, dovrà superare alcune prove preliminari sull'ambulanza, alla presenza del Direttore di Macchina o di un suo rappresentante espressamente delegato.

Art. 21
Al giungere della richiesta di intervento, l'autista controlla che il certificato del medico richiedente contenga tutte le indicazioni necessarie per recarsi prontamente sul posto.

Art. 22
Qualora si tratti di intervento urgente, e solo in tal caso, azionerà la sirena, curando di rispettare sempre le norme del codice stradale e di avvalersi della possibilità di precedenza solo quando lo suggeriscono URGENZA E BUON SENSO
Al di fuori dei casi di VERA URGENZA
Si eviti di azionare la sirena nell'abitato del paese, ricorrendo solo ai lampeggiatori.
Si ricordi sempre la prima regola del soccorso NON ARRECARE MAGGIOR DANNO.

Art. 23
L'autista presti sempre volentieri la sua opera collaborando con gli accompagnatori al carico e scarico della barella, sia all'inizio sia alla fine dell'intervento.
L'autista faccia presente, con le buone maniere, ai parenti dell'ammalato o infortunato, che uno solo di essi può accompagnare il familiare sull'ambulanza e che, in ogni caso, è bene dare priorità all'accesso in ambulanza a un medico o un infermiere, o a un'ostetrica.

Art. 24
Durante il servizio, l'autista mantenga un comportamento improntato alla calma e al controllo di se stesso, evitando ogni atteggiamento che possa infondere sfiducia sul malato o sul familiare.

Art. 25
In caso di incidente all'autoambulanza, tale da pregiudicare la continuazione del trasporto, l'autista senta il dovere di richiedere (con telefono, passanti, Carabinieri, Pubbliche Autorità) l'intervento di altri mezzi per continuare il servizio.
Dopo l'arrivo in ospedale, appena possibile, l'autista dia notizie dell'incidente al centro telefonico della Sede o al Direttore di Macchina o a chi per lui.
Il mezzo non va mai lasciato solo.

Art. 26
Alla fine del servizio, ogni autista di turno controlli l'ambulanza lasciandola pronta per il servizio successivo:
carburante e olio sufficiente per il viaggio più lungo;
attrezzature sanitarie funzionanti e in stato ottimale.
L'autista compila il foglio di servizio in ogni particolare e lo consegna in segreteria.
L'autista, durante il servizio, indossi il camice munito dello stemma dell'Associazione personalizzato.

GLI ACCOMPAGNATORI

Art. 27
I Soci accompagnatori saranno ammessi al servizio solo dopo aver frequentato un corso di preparazione teorica e pratica.
Della loro idoneità al servizio è competente il Direttore Sanitario.

Art. 28
Alla richiesta di intervento, l'accompagnatore indossa il camice con lo stemma personalizzato e si porta con sollecitudine sull'ambulanza, dove controllerà le attrezzature sanitarie e preparerà quelle che si presumono necessarie al caso.

Art. 29
L'accompagnatore cura il trasferimento del malato o infortunato sull'ambulanza, ricorrendo alla collaborazione dell'autista, dei parenti o terze persone.
In ogni caso, dimostri padronanza di sé, agisca con la massima cortesia, incoraggi l'ammalato e i parenti; usi le apparecchiature con destrezza professionale ( da non confondere con la fretta confusionale); si presti in tutto e per tutto, per rendere il trasporto il più confortevole possibile (o il meno disagevole).

Art. 30
In caso di incidente all'autoambulanza, l'accompagnatore non abbandoni l'ammalato o infortunato; a meno che, non potendovi provvedere l'autista, si renda necessario sollecitare, con qualsiasi mezzo idoneo, l'intervento di altri mezzi per continuare il trasporto (vedi Art. 25, comma 1).

Art. 31

Alla fine del servizio, controlli che la biancheria e le attrezzature siano pronte ed efficienti per il prossimo servizio. Durante il viaggio di ritorno, volendosi concedere un dovuto relax (vedi bar), deponga il camice e il distintivo.

I TELEFONISTI

Art. 32
Il telefonista usi la diligenza di trovarsi in sede tempestivamente all'inizio del suo turno.

Art. 33
Alla richiesta di intervento, predispone le operazioni con la massima calma, nel seguente ordine:

a) - annota su un foglio
il nome del richiedente
il nome del paziente
indirizzo e numero civico
numero di telefono (possibilmente)
motivazione del trasporto (gravità malattia o natura dell'incidente)

b) - provvede a convocare l'autista e gli accompagnatori di turno qualora non fossero già in Sede

Art. 34
Durante il colloquio telefonico o verbale, il telefonista dimostri un comportamento gentile, fermo, paziente e accomodante verso eventuali e comprensibili atteggiamenti del richiedente in senso contrario.

Art. 35
Durante il suo turno, il telefonista è responsabile della Sede e del materiale ivi contenuto; cura che i Soci, o eventuali visitatori, la lascino in ordine; se necessario, accetta quote versate dai Soci o da altri contribuenti, secondo le istruzioni del Direttore dei Servizi.

Art. 36
Alla fine del turno, il telefonista non abbandoni la Sede prima che sia arrivato chi gli succeda nel servizio; se questi ritardasse oltre ogni accettabile tolleranza non si allontani senza previa comunicazione al Direttore dei Servizi o, in sua assenza, a un Socio Consigliere.

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

Art. 37
Per i Soci che si rendono colpevoli di comportamento contrario al decoro pubblico o al buon nome della Croce Azzurra, il Consiglio Direttivo prenderà i provvedimenti che riterrà più opportuni.

Art. 38
Sono passibili di provvedimenti disciplinari le seguenti azioni:
a) - richiedere oblazioni per il servizio effettuato;
b) - non versare alla cassa sociale le oblazioni ricevute;
c) - abbandonare il turno di servizio, senza grave motivo e senza preavviso al Direttore dei Servizi (o chi per lui);
d) - non presentarsi al turno di servizio, senza preavviso (come sopra);
e) - rendere pubbliche le notizie sul servizio o riferire fatti che ledano la dignità e la serietà della Associazione.
f) - assumere comportamenti contrari alla pubblica decenza in Sede o nell'ambulanza.

Art. 39
Il socio effettivo che, nell'arco di un mese, non abbia ricoperto almeno due turni, sarà considerato Socio Contribuente e sarà tenuto a versare la quota prevista per la categoria.


Portoscuso, 15 Gennaio 2000
Nota: Riportati gli aggiornamenti come da verbale di Assemblea straordinaria del
5 Luglio 1997